Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) è una misura di semplificazione che permette agli operatori economici e alle stazioni appaltanti, nonché agli organismi di attestazione, di inserire e gestire le informazioni e i documenti utili alla partecipazione alle diverse procedure di gara, nonché alla dimostrazione dei requisiti di ordine generale e speciale.
In particolare, nel fascicolo sono presenti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione degli stessi, anche mediante la piattaforma digitale nazionale dati finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il FVOE, così come indicato dall’art. 81, co. 4 del Codice, è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e costituirà, in una prima fase, un’evoluzione dell’attuale sistema AVCPass.
Il FVOE permette:
(i) di ridurre gli oneri di riproduzione della documentazione a comprova dei requisiti posseduti; pertanto, gli operatori economici, in sede di partecipazione alle gare, dovranno indicare i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, contenuti nel fascicolo virtuale, senza dover riprodurre, per ogni procedura di gara, la medesima documentazione, già peraltro in possesso dell’amministrazione pubblica.
(ii) di automatizzare e velocizzare l’attività di verifica dei requisiti (c.d. comprova dei requisiti) a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara, grazie anche alla realizzazione di una “white list” di operatori economici per i quali la verifica è già stata effettuata.
In particolare, il FVOE consente di effettuare:
- lato stazioni appaltanti, l’acquisizione delle certificazioni e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (speciali) per l’affidamento dei contratti pubblici in capo ad operatori economici singoli o associati e nei confronti dei soggetti ausiliari (in caso di avvalimento). Occorre precisare che l’utilizzo del sistema (ad oggi del sistema AVCPass e poi del FVOE) è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario e non di SmartCIG;
- lato operatori economici, l’inserimento dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione rimane sempre a carico dell’OE;
- lato operatori economici, il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
- lato stazioni appaltanti, il riuso dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.
Come novità assolute, il FVOE permette
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.
L’istituzione del FVOE rientra nell’ambito degli obiettivi e delle riforme fissate nel PNRR (riforma 1.1 “Processo di acquisto ICT”, Milestone – Missione 1, Componente 1).
Per maggiori approfondimenti vedi ANAC, delibera 27 luglio 2022, n. 464 (abroga la Delibera ANAC, n. 157/2016 ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta in data 24/10/2022 nella gazzetta n. 249).