In epoca di gara telematiche ed e-procurement, può ancora assumere rilievo il mancato preavviso della data di apertura delle offerte?
Nella pronuncia qui attenzionata viene riproposta, e risolta, la quaestio.
Il Collegio ha, anzitutto, precisato che il Consiglio di Stato ha da tempo risolto la questione della pubblicità nelle gare telematiche, quale è anche quella in esame, affermando i seguenti principi:
1) la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte, in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente, e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta;
2) il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato, nel contesto in discorso, non tanto ai canoni storici che ne hanno guidato l’applicazione, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), giacché ogni operazione compiuta risulta ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato;
3) le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte, e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa (Consiglio di Stato sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).
In ragione della giurisprudenza appena richiamata, condivisa dal Collegio giudicante, la censura in esame si presenta quindi inidonea a scalfire la legittimità dell’operato della stazione appaltante, in quanto vertente su di un’inosservanza che
nel peculiare contesto delle gare telematiche integra una semplice irregolarità non invalidante.
Scarica T.A.R. Molise, I, 14 maggio 2021, n. 175