Si porta all’attenzione una recente pronuncia di prime cure ove il Collegio illustra la differenza fra i due sistemi, alternativi, di remunerazione dell’appalto, a corpo o a misura evidenziando, altresì, la differente allocazione del rischio circa l’incremento o diminuzione delle prestazioni.
Innanzitutto il Collegio ci indica che la scelta dell’uno o dell’altro sistema è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
Passando alle definizioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del d.lgs. 50/2016, si ha:
“ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto”.
Dopodichè si ricorda che ciò che caratterizza l’appalto a corpo è -quindi- che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo. Nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti.
Il rischio di eventuali aumenti nella quantità rispetto a quella prevedibile sono posti a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale.
Diversamente per l’appalto a misura il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può -quindi- variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti.
Il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull’ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.
T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 23 febbraio 2021, n. 179