Appalto integrato: definitivamente abolito? – parte seconda

Come detto (su questo sito – Appalto integrato: definitivamente abolito? – pubblicato il 13.6.2016) il nuovo Codice

(cfr. art. 28, ultimo comma, D.lgs. 50/2016) disciplina l’appalto integrato nel contesto del “contratto misto di appalto” di opere/lavori e servizi/forniture precisando che è possibile mettere a base di gara “anche” la progettazione esecutiva laddove (appunto in presenza di un appalto misto) sia presente uno specifico elemento tecnologico “ed” innovativo correlato alle sole “opere” (e non a tutti i “lavori” che comprendono anche le manutenzioni diverse dalle “opere” vere e proprie) oggetto dell’appalto stesso e che tale elemento sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei “lavori”.

Per inciso: mentre l’art. 1, lett. oo), L. 11/2016 (legge delega del nuovo codice) prescriveva al Legislatore di tenere conto del contenuto innovativo “o” tecnologico delle opere da realizzare – in tal modo imponendo al Governo di prevedere la possibilità di affidare un appalto di progettazione e costruzione qualora fosse presente uno dei due elementi: o quello “innovativo” o quello “tecnologico” –, l’art. 28, co. 13, D.lgs. 50/2016 ammette l’appalto integrato solo in caso di compresenza dell’elemento tecnologico “ed” innovativo.

Ne consegue che il Legislatore Delegato, esorbitando dalla delega ricevuta, ha ridotto il campo di applicazione dell’appalto integrato.

A fronte dei chiarimenti resi dall’ANAC in data 21.6.2016 nella proposta di “linee guida relativa ai servizi di ingegneria e architettura” – proposta ora sottoposta al MIT al fine dell’adozione del decreto ministeriale di competenza –, nel ribadire che l’appalto integrato “esiste ancora”, si osserva che:

  • è vero che l’art. 59, co. 1, D.lgs. 50/2016 vieta di ricorrere all’affidamento  congiunto  della  progettazione  e  dell’esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi  di affidamento  a  contraente  generale,  finanza  di  progetto,  affidamento  in  concessione,  partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità

MA

  • è altrettanto vero che l’ANAC, nella citata proposta di linee guida (cfr. II, 5.2), precisa che

Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.

È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche nei settori speciali, qualora si ricorra all’appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare”.

Un tanto conferma la “sopravvivenza” dell’appalto integrato.

Del resto, sono tuttora vigenti – ex art. 217, D.lgs. 50/2016 – le prescrizioni del DPR 207/2010 relative ai contenuti “rinforzati” che deve avere il progetto definitivo (cfr. art. 24, co. 3, DPR 207/2010) da mettere in gara in caso di appalto integrato.

Infine: per il calcolo del valore stimato degli appalti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, D.lgs. 50/2016, in caso di appalto integrato si dovrà tenere conto – oltre che dell’importo dei lavori – anche “del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o1 dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori” e quindi anche della progettazione esecutiva eventuale (cfr. art. 35, co. 8, D.lgs. 50/2016).