“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento…” (così il decreto “Cura Italia” all’art. 103, co. 1)
Per esemplificare: i termini per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte sono sospesi per il periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 15.4.2020? E i termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi? E i termini concessi ai sensi dell’articolo 83, co. 9, D.lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio?
Ancora: nell’arco temporale compreso tra il 23.2.2020 e il 15.4.2020 si forma il silenzio-assenso per l’autorizzazione al subappalto? Nell’arco temporale compreso tra il 23.2.2020 e il 15.4.2020 si forma il silenzio-assenso per il riscontro degli enti certificatori alle verifiche di cui all’art. 86, co. 2-bis, secondo periodo, D.lgs. 50/2016?
Con circolare dd. 23.03.2020 il MIT ha chiarito che la sospensione si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D.lgs. 50/2016, tanto per i termini in corso al 23.2.2020, quanto per i termini che sono iniziati a decorrere a partire dal 23.2.2020.
Ovviamente nulla vieta, al soggetto onerato di osservare il termine, di porre comunque in essere validamente entro il termine originario l’attività prevista oppure in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tal caso, rimane ferma l’applicazione della sospensione ai termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.
Peraltro lo stesso MIT, con il citato strumento di moral suasion, raccomanda alle P.A. di
“…valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19…”.
E quindi due quesiti:
- ai tempi del COVID-19 le operazioni di gara possono proseguire? Riterrei di sì laddove le Amministrazioni siano in grado di garantirne la continuità (cfr. art. 77, co. 2, Codice). Ovviamente se nel corso delle attività di verifica della documentazione amministrativa o di valutazione delle offerte tecniche si rendesse necessario acquisire dei chiarimenti dai concorrenti, i relativi termini rimarrebbero comunque sospesi – ferma restando la possibilità per l’operatore economico di rispondere tempestivamente –;
- il COVID-19 sospende il termine per la stipulazione del contratto? Se l’esigenza è quella di consentire non solo alle Amministrazioni, ma anche ai privati, di riorganizzarsi a fronte della situazione emergenziale, appare irragionevole imporre all’impresa di stipulare il contratto (e, conseguentemente, di assumere la commessa) in un periodo in cui risulta complicato far fronte ai relativi oneri. Tuttavia se vi è urgenza e l’Amministrazione ritiene necessario avviare immediatamente le attività, l’aggiudicatario non potrà comunque sottrarsi, pena l’inadempimento e la possibile “revoca” dell’aggiudicazione.