Procedure di cui al DL semplificazioni: chiarimenti del MIT sull’obbligatorietà

Nel precedente articolo “DL semplificazioni: obblighi o facoltà? (29/07/2020)” ci si interrogava sull’effettiva obbligatorietà dell’utilizzo delle procedure “derogatorie” di cui al D.L. 76/2020, propendendo per l’obbligatorietà delle stesse.

Con il quesito n. 735 del 24/09/2020 il MIT fornisce chiarimenti in merito (in calce all’articolo il link diretto al quesito ed alla relativa risposta).

In particolare veniva richiesto se

  • a) a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, le modalità di affidamento degli appalti in deroga all’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall’art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest’ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte);
  • b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

Il servizio all’uopo destinato dal MIT premette come il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020, prescriva l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto e che

non si tratti di una disciplina facoltativa. Le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (ergo, trattasi di procedure il cui utilizzo è obbligatorio!?!, ndr.).

Si tratta, prosegue il parere, di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.

Ad ogni modo, tenendo conto delle suesposte finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, viene precisato come, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.

Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte.

Nel caso di ricorso alla procedura ordinaria (salvo il rispetto dei tempi di cui al DL), il parere ritiene opportuno (rect. “consiglia”) di

dar conto di tale scelta mediante motivazione.

Con riferimento alla seconda domanda (quesito sub lettera b), il parere conclude che

si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino (solo, ndr.) laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2 del Decreto.