Si segnala un’interessante pronuncia di prime cure riguardante una procedura formalmente qualificata come “affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), D.L. n.76/2020”.
La ricorrente si rivolge al TAR dichiarando di:
- essere stata invitata a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ex art.1, comma 2, lettera a), D.L. n.76/2020, indetta per la fornitura di scope e palette alza immondizia, con opzione per un terzo anno;
- aver presentato la propria offerta.
Tuttavia la Stazione Appaltante procedeva, diversamente da quanto indicato nei documenti posti a base dell’invito, ad affidare alla controinteressata, l’acquisto delle sole scope, avendo ritenuto di affidare a successive indagini di mercato l’acquisto delle palette.
La ricorrente deduceva, tra le altre contestazioni, la chiara violazione della lex specialis per errata attribuzione dell’affidamento in rapporto alla documentazione presentata dalla società controinteressata, l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione del principio della par condicio tra concorrenti.
La Stazione Appaltante resisteva evidenziando il difetto di interesse della ricorrente in quanto, a suo dire, trattandosi di affidamento diretto, la stessa non avrebbe avuto una posizione tutelata per contestarne gli esiti.
Di diverso avviso il Collegio il quale ha evidenziato come la Stazione Appaltante,
pur potendo procedere ad affidamento diretto, ha inteso contattare più ditte procedimentalizzando la procedura mediante: a) il richiamo alle disposizioni del d.lgs. 50/16; b) la precisa indicazione delle specifiche dei prodotti; c) la fissazione di una disciplina di gara; d) la predeterminazione del criterio di aggiudicazione.
L’interesse della ricorrente, pertanto, assurge alla dignità di interesse protetto sotto la specie dell’interesse legittimo a seguito e a causa della scelta discrezionale della stazione appaltante di autovincolarsi al rispetto di una specifica procedura di gara.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato in quanto il prodotto offerto dall’affidataria non ha rispettato i requisiti della lex specialis.
Scarica la sentenza T.A.R. Liguria, I, 25 gennaio 2021, n. 66