La sentenza in esame ha puntualmente definito il significato da attribuire alla dicitura “di ultima generazione” riferita ad un bene che la stazione appaltante intende acquisire tramite procedura ad evidenza pubblica.
La decisione muove infatti dal ricorso presentato da un concorrente avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta di forniture con cui ne lamentava l’illegittimità per violazione della lex specialis (che richiedeva la fornitura di prodotti ospedalieri “di ultima generazione”) stante il fatto che l’aggiudicatario aveva offerto un prodotto commercializzato sino al 2007 e successivamente sostituito a catalogo da un nuovo modello.
Il Collegio, nel decidere il ricorso, ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, per cui
‹‹il concetto di “ultima generazione” contenuto nel disciplinare di gara non è altrimenti specificato attraverso l’indicazione di particolari requisiti tecnici che, secondo la legge di gara, le strumentazioni offerte dovrebbero possedere ed è evidente, considerato anche le gravose conseguenze che ne deriverebbero in danno dei partecipanti, che in assenza di una circostanziata specificazione non appare possibile stabilire, con la necessaria certezza, quali strumentazioni siano da ritenersi o meno di ultima generazione.
Peraltro non può sottacersi che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare in più occasioni che l’offerta di un prodotto considerato non di ultima generazione solo perché di meno recente immissione sul mercato rispetto ad altro prodotto della stessa azienda finirebbe per introdurre “un ingiustificato parametro di valutazione fra prodotti della stessa azienda che potrebbe vedersi danneggiata nei confronti di altra azienda che non avendo immesso sul mercato nuovi prodotti potrebbe invece partecipare alla gara con strumenti teoricamente più obsoleti, solo perché sono i più recenti di quella azienda” (Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2013, n. 2449).
E ciò anche perché la predetta richiesta potrebbe finire per indebitamente avvantaggiare una azienda che abbia immesso sul mercato un prodotto nuovo, ma (magari) di qualità tecnica inferiore a quello di altra azienda, meno recente ma di qualità ancora elevata, comprimendo così la libertà del concorrente di formulare l’offerta ritenuta più conveniente, avuto riguardo alle prescrizioni tecniche della legge di gara (Cons. Stato, sez. III, 16 luglio 2015, n. 3574)›› (T.A.R. Toscana, sez. III, 5 luglio 2018, n. 971);
Conseguentemente, il TAR ha ribadito l’interpretazione per cui
la nozione di “ultima generazione” non può essere assunta facendo esclusivo riferimento ad un criterio temporale ossia al momento in cui un prodotto viene immesso sul mercato, dovendo piuttosto aversi riguardo alla sopravvenienza di soluzioni tecniche innovative che rendano superate ed obsolete quelle precedenti;
(T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, sentenza n. 1152 pubblicata il 23 agosto 2018)