La pronuncia in rilievo si è brevemente interessata dell’operatività del rimedio del soccorso istruttorio procedimentale relativamente ad un vizio contenuto nell’elenco prezzi.
Il Collegio, nel decidere la questione, ha anzitutto ricordato che
il “soccorso istruttorio” è un rimedio che, come ha confermato il Consiglio di Stato nell’ordinanza dell’Adunanza plenaria n. 3/2019, non trova applicazione relativamente all’offerta tecnica e a quella economica (neppure in caso di carenze formali) a ciò ostando l’esplicita previsione di esclusione di cui al comma 9 dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 quanto alle carenze “afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.
Tanto premesso, i Giudici hanno quindi stabilito che
Non è dubbio che l’elenco prezzi, che come precisato anche dalla lettera d’invito va classificato nella categoria “Allegato economico” nel caricamento a sistema, attenga all’offerta economica.
con la conseguente inapplicabilità del rimedio procedimentale.
T.R.G.A. Trento, sentenza n. 106 del 01 agosto 2019