Limiti al subappalto e diritto eurounitario: una diversa interpretazione

Con una recentissima sentenza si torna sull’annosa questione attinente il vaglio di legittimità rispetto al diritto eurounitario dei limiti, nazionali, al subappalto.

La ricorrente, avvedendosi della clausola del disciplinare di gara che fissava al 40% il limite al subappalto, deduce la violazione del principio di proporzionalità e libertà imprenditoriale poichè l’art. 71 della Direttiva 2014/24/UE non prevederebbe limitazioni per quanto concerne la quota subappaltabile.

In altri termini, la ricorrente si duole del fatto che il disciplinare di gara fissi al 40% la quota massima delle prestazioni subappaltabili, (e ciò, ndr.)

in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 27 novembre 2019, C – 402/18 e 26 settembre 2019 C – 63/18.

In particolare, nella citata pronuncia, la CGUE ha affermato che

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

In relazione alla problematica sollevata, il Collegio Capitolino precisa che la pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.

Di conseguenza la Corte ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, respingendo la censura, il Collegio conclude affermando che

non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019, secondo cui: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori” (cfr. T.a.r. Lazio, sez. I, 24 aprile 2020 n. 4183).

Scarica T.A.R. Lazio, Roma, III-Quater, 03.11.2020, n. 11304