“… le stazioni appaltanti (…) procedono all’aggiudicazione degli appalti (…) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo…” – art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016
Il D.Lgs. 163/2006 – superando la preferenza in passato accordata dalla normativa sui lavori pubblici al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – stabiliva una piena equivalenza tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’O.E.P.V.. Il vecchio Codice rimetteva, infatti, la scelta del criterio di aggiudicazione alla discrezionalità dell’Amministrazione, con l’unico limite della necessaria coerenza della scelta effettuata con l’oggetto del contratto.
Il nuovo Codice stabilisce, invece, quale regola generale dell’aggiudicazione il criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo” (cfr. art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016). Va precisato che il Legislatore del nuovo Codice, ottemperando alle direttive comunitarie (cfr. il considerando n. 89 della Direttiva 2014/24/UE sui settori ordinari e il considerando n. 94 della Direttiva 2014/25/UE sui settori cd. speciali) indica il principale criterio di aggiudicazione con i termini di “miglior rapporto qualità/prezzo”. Un tanto per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione in precedenza noto come “offerta economicamente più vantaggiosa” che attualmente si riferisce tanto al criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo” quanto a quello del “minor prezzo”.
L’applicazione del criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo” è addirittura obbligatoria per:
- l’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee (cfr. art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016);
- l’aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera (e cioè quelli con costo del personale pari almeno al 50{762847985c7c6f4b77af472e9a7a81d0e2f691b9e16681b9c949c66471270426} dell’importo totale del contratto) (cfr. art. 95, co. 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016);
- l’aggiudicazione dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore ad € 40.000,00 (cfr. art. 95, co. 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016).
L’aggiudicazione al massimo ribasso diventa quindi criterio residuale (cfr. art. 95, co. 4 e 5, D.Lgs. 50/2016) che può essere utilizzato solo per i lavori di importo pari o inferiore al milione di euro; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività. Un tanto in perfetta aderenza con le direttive europee a monte del nuovo Codice (cfr. l’art. 67, co. 2, ult. per. della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 82, co. 2 della Direttiva 2014/25/UE).
Ancora: il nuovo Codice prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di stabilire nel bando un prezzo fisso con la conseguenza che la competizione si svolgerà, in tal caso, solo sugli aspetti qualitativi o su quelli quantitativi diversi dal prezzo (cfr. art. 95, co. 7, D.Lgs. 50/2016).
Infine, la novella disciplina dei criteri di aggiudicazione, in ottemperanza all’art. 67, Direttiva 2014/204/UE, prevede nuovi elementi di possibile valutazione economica introducendo il riferimento al cd. “costo del ciclo di vita” che riguarda, ex art. 96, D.Lgs. 50/2016, tutti i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: oltre al costo di acquisizione dei prodotti necessari all’esecuzione, anche i costi relativi al consumo di energia, alla manutenzione ed allo smaltimento finale del prodotto.
In conclusione, se la disciplina dei lavori pubblici ante D.Lgs. 163/2006 prediligeva il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e il vecchio Codice equiparava il criterio del massimo ribasso a quello dell’O.E.P.V., il D.Lgs. 50/2016, con una decisa inversione di tendenza, il nuovo Codice ha ridimensionato a taluni fattispecie l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, puntando prevalentemente sulla qualità degli operatori.