La pronuncia in rassegna reca, tra i vari motivi del contendere, la risposta alla seguente domanda:
l’omessa pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con i risultati della gara e l’indicazione dell’aggiudicatario può configurare un vizio tale da comportare l’annullamento dell’intera procedura?
<<8.1. – Il motivo è infondato, considerato che l’evidente funzione delle comunicazioni previste dall’art. 76 cit. si esplica sul piano delle misure di conoscenza degli atti adottati dalla stazione appaltante, nei confronti degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura; e la violazione di tali obblighi di comunicazione non si traduce in un vizio di legittimità della procedura, potendo incidere eventualmente solo sul decorso dei termini per l’impugnazione degli atti della gara.>>
Consiglio di Stato, sez. V, del 02/08/2021, n. 5652