La sentenza in commento si è occupata, con riferimento alla disciplina contenuta nel previgente Codice De Lise, del momento in cui la posizione giuridica soggettiva del promotore di un progetto comporta il sorgere del diritto all’indennizzo.
Il Collegio, nel decidere la questione, ha anzitutto affermato che
la giurisprudenza condivisa dalla Sezione afferma che la disciplina generale di cui all’art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990 n. 241 è inapplicabile alla materia del project financing, per la quale vige la disciplina speciale di cui all’art. 153, comma 19, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, che regolamenta espressamente l’interesse contrattuale negativo o indennizzo in termini specifici, riconoscendo tale diritto solo in caso di gara nella quale il promotore non risulti aggiudicatario;
Da tale argomentazione i Giudici hanno quindi dedotto, riguardo alla natura del provvedimento di dichiarazione di pubblico interesse, che
la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto spontaneamente presentato dal promotore — che comunque non è un atto durevole ma meramente ed eventualmente prodromico all’indizione di una gara — non costituisce fattispecie di contatto negoziale qualificato e legittimante il ristoro dell’interesse contrattuale negativo.
Conseguentemente,
Deve […] escludersi che spetti un indennizzo nel caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza, non risultando in capo all’interessato una posizione giuridica definitiva, essendo stato chiarito che l’Amministrazione ha facoltà di dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o di non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse.
Il T.A.R. ha quindi ribadito che, a seguito dell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, al promotore
[non] spetta il rimborso delle spese di gara, che risulta dovuto nel project financing a favore del promotore solo ove questo non risulti aggiudicatario della concessione quando la gara stessa si sia peraltro conclusa” (T.A.R. Lazio Roma sez. II 25 ottobre 2017 n. 10695).
(T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza n. 354 pubblicata il 21 giugno 2018)