Con comunicato del 9 maggio 2018 il Presidente dell’ANAC ha dichiarato che
si ritiene che il termine annuale previsto dall’articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici decorra dall’adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiori a 150.000 euro. Pertanto, la proposta finalizzata all’adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di qualificazione alternative o sperimentali sarà formulata dall’Autorità decorso un anno dall’adozione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sulla base delle risultanze della relativa applicazione.
L’art. 84, comma 12, c.c.p. prevede infatti che
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
L’ANAC ha preliminarmente interpellato una serie di stazioni appaltanti e associazioni di operatori economici che, in materia di sistemi di qualificazione alternativi, hanno suggerito quanto segue:
- la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti qualificate al livello più alto dell’istituendo sistema di qualificazione oppure, in alternativa, a quelle che hanno aggiudicato un certo numero di gare o di importi minimi, di istituire un sistema di qualificazione per merceologia […] basato sulla previsione di requisiti speciali integrativi personalizzati per la specifica categoria merceologica.
- considerare [tra i requisiti essenziali per l’ottenimento della qualificazione] il conseguimento del rating di impresa, rilasciato anche sulla base di una specifica e puntuale implementazione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) rilasciato dal committente.
- prevedere la validità triennale della qualificazione, con aggiornamento annuale dei dati a cura degli operatori economici.
- la possibilità di prevedere specifiche verifiche e controlli in loco per riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti tecnici da parte degli operatori economici.
- prevedere, a valle dell’esecuzione dei contratti, la messa a punto di un sistema di «vendor rating» che valuti la bontà dell’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore qualificato in termini di qualità, rispetto della tempistica e livelli di conflittualità (livello delle riserve).
- la conservazione di un sistema unico di qualificazione, escludendo la possibilità di istituire sistemi integrativi giudicati troppo costosi per gli operatori economici con un possibile effetto riduttivo per la partecipazione alle procedure di affidamento, a scapito della concorrenza.
- non deve prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per l’attestazione SOA, stabiliti gara per gara, accettando al massimo la previsione di una forma di qualificazione integrata per le gare di importi rilevanti, in cui sarebbero richiesti requisiti ulteriori, attinenti alla natura dell’appalto, proporzionati all’importo dei lavori, individuati secondo criteri oggettivi, giustificati dalla particolare complessità tecnico progettuale del lavoro.
I soggetti interpellati hanno infine suggerito che
il sistema ex articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici sia costruito a valle dell’istituzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, dal momento che, per espressa previsione normativa, il nuovo sistema può essere attuato solo da parte di stazioni appaltanti «particolarmente qualificate» ai sensi dell’articolo 38.
All’esito delle così riassunte consultazioni, il Presidente dell’Autorità ha quindi stabilito di attendere la pubblicazione del decreto del MIT, anche alla luce del fatto che
l’individuazione di elementi innovativi da introdurre in via alternativa o sperimentale rispetto al sistema di qualificazione di cui all’articolo 83 del codice dei contratti pubblici presuppon[e] un adeguato periodo di applicazione del sistema di qualificazione medesimo e del sistema del rating di impresa;