Slittano le linee guida sui sistemi alternativi di qualificazione

Con comunicato del 9 maggio 2018 il Presidente dell’ANAC ha dichiarato che

si ritiene che il termine annuale previsto dall’articolo  84, comma 12, del codice dei contratti pubblici decorra dall’adozione del  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il sistema  di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o  superiori a 150.000 euro. Pertanto, la proposta finalizzata all’adozione del  decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di qualificazione alternative o  sperimentali sarà formulata dall’Autorità decorso un anno dall’adozione del decreto  di cui all’articolo 83, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sulla base  delle risultanze della relativa applicazione.

L’art. 84, comma 12, c.c.p. prevede infatti che

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

L’ANAC ha preliminarmente interpellato una serie di stazioni appaltanti e associazioni di operatori economici che, in materia di sistemi di qualificazione alternativi, hanno suggerito quanto segue:

  1. la previsione della facoltà  per le stazioni appaltanti qualificate al livello più alto dell’istituendo  sistema di qualificazione oppure, in alternativa, a quelle che hanno  aggiudicato un certo numero di gare o di importi minimi, di istituire un sistema di qualificazione per merceologia […] basato sulla previsione di requisiti  speciali integrativi personalizzati per la specifica categoria merceologica.
  2. considerare [tra i requisiti essenziali per l’ottenimento della qualificazione] il conseguimento del rating di impresa, rilasciato anche sulla base di una specifica e  puntuale implementazione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) rilasciato dal  committente.
  3. prevedere la validità triennale della  qualificazione, con aggiornamento annuale dei dati a cura degli operatori  economici.
  4. la possibilità di prevedere specifiche verifiche e controlli in  loco per riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti tecnici da parte degli  operatori economici.
  5. prevedere, a valle  dell’esecuzione dei contratti, la messa a punto di un sistema di «vendor rating»  che valuti la bontà dell’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore  qualificato in termini di qualità, rispetto della tempistica e livelli di  conflittualità (livello delle riserve).
  6. la  conservazione di un sistema unico di qualificazione, escludendo la possibilità  di istituire sistemi integrativi giudicati troppo costosi per gli operatori  economici con un possibile effetto riduttivo per la partecipazione alle  procedure di affidamento, a scapito della concorrenza.
  7. non deve prevedere  la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi rispetto  a quelli necessari per l’attestazione SOA, stabiliti gara per gara, accettando  al massimo la previsione di una forma di qualificazione integrata per le gare  di importi rilevanti, in cui sarebbero richiesti requisiti ulteriori, attinenti  alla natura dell’appalto, proporzionati all’importo dei lavori, individuati  secondo criteri oggettivi, giustificati dalla particolare complessità tecnico  progettuale del lavoro.

I soggetti interpellati hanno infine suggerito che

il sistema ex articolo 84, comma  12, del codice dei contratti pubblici sia costruito a valle dell’istituzione  del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’articolo  38 del codice dei contratti pubblici, dal momento che, per espressa previsione  normativa, il nuovo sistema può essere attuato solo da parte di stazioni  appaltanti «particolarmente qualificate» ai sensi dell’articolo 38.

All’esito delle così riassunte consultazioni, il Presidente dell’Autorità ha quindi stabilito di attendere la pubblicazione del decreto del MIT, anche alla luce del fatto che

l’individuazione di elementi innovativi  da introdurre in via alternativa o sperimentale rispetto al sistema di qualificazione  di cui all’articolo 83 del codice dei contratti pubblici presuppon[e] un  adeguato periodo di applicazione del sistema di qualificazione medesimo e del  sistema del rating di impresa;