Una recente pronuncia di primo grado affronta, tra le varie, l’annosa questione del rispetto del principio di rotazione.
In particolare la questione attiene l’applicabilità stessa del principio rispetto ad un servizio che, a dire della ricorrente, sarebbe lo stesso già affidato in precedenza al medesimo appaltatore (c.d. fornitore uscente).
I fatti
Stante l’esiguità dell’importo (servizio di importo inferiore a 75.000 €), il Comune procedeva formalizzando un ordine diretto di acquisto sul MEPA (ODA). Si doleva dell’azione la ricorrente, invocando il mancato rispetto del principio di rotazione.
L’equivoco
Con la pronuncia in rassegna il Collegio di prime cure ha voluto, innanzitutto, sgomberare il campo da equivoci.
Il principio di rotazione costituisce un contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160);
esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755).
Ma, indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è
l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non vi era alcuna omogeneità tra un servizio e l’altro. A meno di voler ritenere che un operatore economico che ha svolto un servizio per un’amministrazione, magari con ampia soddisfazione, debba scontare una sorta di inibizione, una causa di esclusione da nuovi affidamenti, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a servizi in qualche modo attinenti al precedente.
Questo equivoco, prosegue il Collegio, nasce anche da una discutibile formulazione delle Linee guida n. 4, richiamate dalla ricorrente, che hanno condotto, talvolta, ad applicare ciecamente il principio di rotazione (che peraltro, per elementari nozioni di teoria delle fonti, principio non è ma è una regola con antecedente chiuso) determinando una sorta di turnazione, quasi uno “stigma” nei confronti di un operatore economico che si è legittimamente aggiudicato un appalto.
Va rammentato, ndr., che le Linee guida n. 4 così prevedono:
<<3.6 – Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.>>
Risulta evidente l’equivoco in un cui spesso si può incorrere nel considerare obbligatoria l’applicazione del principio financo ad affidamenti non omogenei ma solo rientranti nello “stesso settore di servizi”.
In tal senso la sentenza in commento stigmatizzando tale inciso, riconduce la regola nel sol caso di “omogeneità” dell’affidando servizio rispetto al precedente poichè, diversamente opinando, ogni qualvolta ci si dovesse trovare di fronte a servizi in qualche modo attinenti al precedente, si introdurrebbe una sorta di inibizione, una nuova e non codificata causa di esclusione da nuovi affidamenti verso l’operatore che ha svolto (magari con soddisfazione) il precedente servizio.
Conclusioni
In conclusione il Collegio ricorda come
Deve sempre soccorrere la ragionevolezza di fronte a piccoli affidamenti, al fine di evitare che essi si tramutino in vicende tanto complicate da indurre i RUP a ricorrere, come talora accade, a procedure estremamente macchinose anche quando è possibile operare utilizzando forme semplificate.
Scarica e leggi T.A.R. Sardegna, II, 09 febbraio 2021, n. 75